Atto Costitutivo – Statuto Sociale

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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasette, il giorno 30 del mese di Ottobre, è stata costituita nei locali dell’oratorio della Chiesa Madre di San Pietro Apostolo , tra i Signori:

  1. Calio’ Luigi nato a Catanzaro il    21/0411974 -C.F. CLALGU74D21C3521
  2. Ciambrone  Pietro nato a Catanzaro il 15/05/1964 – C.F. CMBPTR64E 15C352U
  3. De Masi Francesco nato a San Pietro Apostolo il 20/08/1946 – F. DMSFNC46M201095V
  4. De Santis Giuseppe  nato a Catanzaro il 10/06/1973 – C.F. DNSGPP73HC352X
  5. Mazza Domenico Antonio nato a San Pietro Apostolo il 30112/1938 – C.F. MZZDNC38T301095Z
  6. Mazza Francesco Eugenio nato a Catanzaro il 29/04/1962 – C.F. MZZFNC62029C352D
  7. Mazza Giuseppe nato a San Pietro Apostolo il 23/05/1967 – C.F. MZZGPP67E231095F
  8. Nicotera Natale nato a San Pietro Apostolo il  18/02/1961 -C.F. NCTNTL6181095L
  9. Perri Gregorio nato a Catanzaro il 02/12/1973 -C.F. PRRGGR73T02C352U
  10. Sirianni Antonio Mario nato a San Pietro Apostolo il 18/05/1959 -C.F. SRNNNM59E 181095U
  11. Talarico Giannereo nato a San Pietro Apostolo il 26/05/1966 – C.F. TLRGNR66E261095Y
  12. Tallarico Giuseppe nato a Settingiano il 16/06/1959 -C.F. TLLGPP59H 161704M
  13. Tomaino Eugenio nato a Catanzaro il 02/03/1974 -C.F. TMNGNE74 C02C352W
l ‘ Associazione denominata “Santa Maria del Carmelo” Comitato Feste Patronali .

L’Associazione è disciplinata e regolata dalle norme nello Statuto che si allega al presente Atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrale e sostanziale

 

Statuto Sociale dell’ ”Associazione Santa Maria del Carmelo”

Allegato “A”

Art. 1   Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione denominata ” Santa Maria del Carmelo”. L’Associazione ha sede nel Comune di San Pietro Apostolo, in Via Municipio;

E’  retta  dal  presente  Statuto  in  ottemperanza  e  nei  limiti  di  quanto  stabilito     dalle  norme  generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa Città.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2  Finalità e Attività dell’Associazione

L’associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto e ha lo scopo di:

  1. Collaborare nelle feste patronali, sia nel culto religioso sia nel programma civile;
  2. Promuovere iniziative di carattere sociale, culturale, educativo e sportivo;
  1. Tutelare e valorizzare le cose d’interesse artistico, storico e di tradizione;
  1. Tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente;

L’Associazione “Santa Maria del Carmelo”  per perseguire le predette finalità opera mediante:

  • Le prestazioni  degli  Associati  che  offrono  gratuitamente  proprie  competenze  e  abilità professionali;
  • L’attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell’Associazione stessa;

Art. 3  I Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità.

L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna. L’ammissione all’Associazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

In qualità si socio onorario farà parte di codesta Associazione il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Pietro Apostolo.

I soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo escluso il caso in cui facenti parte il Consiglio Direttivo.

I Soci dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell’Assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all’Assemblea.

Il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all’Organismo interno di Garanzia (Collegio dei Probiviri) o ad altro Organo che non sia il Consiglio Direttivo.

I Soci sono obbligati:

  • A osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • A versare la quota associativa stabilita dall’Assemblea;
  • A svolgere le attività preventivamente concordate;
  • A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto:

  • Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
  • Di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • Di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
  • Di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  •  Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Art. 4   Gli organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

L’assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente
Il Vicepresidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
Il Collegio dei Revisori
Il Comitato dei Garanti
L’Addetto Stampa

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni.

Art. 5   L’assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E’ di norma presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli associati.

E’ convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un ora.

L’ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno sette giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell’Associazione.

Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del C.C. le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • Eleggere il Consiglio Direttivo;
  • Approvare il Regolamento interno;
  • Approvare il programma ed il bilancio preventivo;
  • Approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • Deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
  • Ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
  • Fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
    • Compiti dell’Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono:
      • La modifica o la variazione del presente Statuto;
      • Lo scioglimento dell’Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residui;

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori ed eventualmente allargato a soci sostenitori e onorari su disposizione dello stesso organo.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta al mese.

L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione a cura del Segretario.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

  • Svolgere attività esecutive relative all’Associazione;
  • Esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • Può emanare Regolamenti e norme interne nell’ambito del presente Statuto;
  • Sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell’anno interessa

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.

Art. 7  Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizi.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’Assemblea.

E’  autorizzato  ad  eseguire incassi  e  accettare  donazioni di  ogni natura ed  a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In  caso  di  necessità  e  di  urgenza  il  Presidente  assume  i  provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8  Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9  Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci.

Cura, inoltre, l’inventario di tutti i beni dell’Organizzazione e, con il Revisore dei conti, provvede

alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Revisore dei conti.

Art. 10  Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 11  Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti (min. 1 max. 3) costituisce l’Organismo di controllo.

I componenti di tale Organismo sono eletti dall’Assemblea dei Soci, con l’esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell’apposito Registro dei Revisori dei conti, sul Bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 12  Il Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche fra i non soci.

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.

Giudice ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13   L’addetto Stampa

L’addetto stampa cura i rapporti dell’Associazione con TV, Radio, giornali e altri mezzi di comunicazione ed è responsabile del sito web e di eventuali pagine social.


Art. 14   Il Patrimonio e le Entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Beni mobili e immobili e danaro pervenuti all’Associazione per donazione o successione;
  • Beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
  • Beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito;
  •  
  • Beni possono essere acquisiti dall’Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli Associati;

Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:

  • Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • Contributi di privati;
  • Contributi dello  Stato,  di  Enti  o  di  Istituzioni  pubbliche  finalizzati  esclusivamente  al  sostegno  di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Contributi di organismi internazionali;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • Quote associative;
  • Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 15  Il Bilancio

Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 31 di Marzo dell’anno successivo.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16   Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell’art.21 C.C..

Art. 17  Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti in beneficenza.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 18  Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, e alle loro eventuali successive variazioni.

IL PRESIDENTE